L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento per la risoluzione delle controversie tra investitori retail e intermediari relative a violazioni degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari sono tenuti a rispettare nella prestazione di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio. Solo i risparmiatori possono rivolgersi all’ACF per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 €. Gli intermediari sono obbligati ad aderire all’ACF.
L’ACF è uno strumento che consente agli investitori di ottenere una decisione su una controversia in tempi rapidi, senza costi e senza necessità di assistenza legale. L’ACF garantisce imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora l’investitore non sia soddisfatto della decisione, potrà comunque rivolgersi all’autorità giudiziaria. La presentazione di un ricorso all’ACF o a un altro sistema di risoluzione alternativa delle controversie costituisce condizione di procedibilità per l’avvio di un procedimento giudiziario. L’ACF è composto dal Collegio e dalla Segreteria Tecnica.
Per maggiori informazioni sulla procedura di ricorso, su chi può rivolgersi all’Arbitro e a quali condizioni e tempistiche, si prega di consultare il seguente sito web:

